Art. 17.
(Ampliamento delle categorie di veicoli che possono essere adibiti al servizio di piazza).

      1. All'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la parola: «autovetture» è sostituita dalla seguente: «veicoli»;

          b) alla rubrica, la parola: «autovetture» è sostituita dalla seguente: «veicoli».